1. In relazione a uno Stato Contraente che non conceda, in conformita' con le disposizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1 e all'articolo 4 della presente Convenzione, la cittadinanza alla nascita per operazione di legge, le disposizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1 e all'articolo 4 si applicheranno, a seconda dei casi, tanto alle persone nate prima quanto a quelle nate in seguito all'entrata in vigore della presente Convenzione. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 1 della presente Convenzione si applicheranno sia alle persone nate prima che a quelle nate in seguito alla sua entrata in vigore. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente Convenzione si applicheranno solo ai figli di ignoti abbandonati presenti nel territorio di uno Stato Contraente dopo l'entrata in vigore della Convenzione in quello Stato.

Testo vigente dal 12 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;162~convenzione-art12 · fonte su Normattiva