Art. 11 (Convenzione)
Non appena verra' depositato il sesto strumento di ratifica o di adesione, gli Stati Contraenti dovranno promuovere l'istituzione, nel quadro delle Nazioni Unite, di un organismo a cui una persona che intenda avvalersi della presente Convenzione possa rivolgersi affinche' la sua istanza venga esaminata e dove trovi assistenza per la presentazione della stessa istanza alle autorita' competenti.
Testo vigente dal 12 ottobre 2015
