Art. 18 (Convenzione)
1. La presente Convenzione entra in vigore due anni dopo la data in cui e' stato depositato il sesto strumento di ratifica o di adesione. 2. In ogni Stato che ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione, essa entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione o, se successiva, alla data in cui tale Convenzione entra in vigore in conformita' con le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Testo vigente dal 12 ottobre 2015
