1. La presente Convenzione entra in vigore due anni dopo la data in cui e' stato depositato il sesto strumento di ratifica o di adesione. 2. In ogni Stato che ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione, essa entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione o, se successiva, alla data in cui tale Convenzione entra in vigore in conformita' con le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 12 ottobre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;162~convenzione-art18 · fonte su Normattiva