Art. 3 — Disposizioni finanziarie
Dall'attuazione del Protocollo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 5 del Protocollo di cui all'art. 1 si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
Testo vigente dal 29 aprile 2026
