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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, contenente disposizioni sull'importazione e l'esportazione di energia elettrica, modificando come segue l'art. 4:
[8]Art. 4.
[9]L'introduzione di energia elettrica dall'estero nel Regno, e' soggetta al pagamento di un diritto nella misura di lire 0,025 per kilowatt'ora nel periodo 16 novembre-15 aprile, e di L. 0,0125 per kilowatt'ora nel periodo 16 aprile-15 novembre.
[10]L'energia elettrica importata in Italia in dipendenza di contratti preesistenti al 12 marzo 1927 e' esonerata dal pagamento del suddetto diritto fino alla scadenza dei detti contratti, ma non oltre un periodo di 10 anni dalla data suindicata.
[11]Il Ministro per le finanze stabilira' le norme per l'applicazione del diritto di introduzione, di cui sovra.
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a San Rossore, addi' 21 giugno 1928 - Anno VI
[14]VITTORIO EMANUELE.
[15]Mussolini - Giuriati - Rocco - Belluzzo.
[16]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 25 luglio 1928 al 23 gennaio 1934
