• a)Chi voglia deferire al tribunale arbitrale una vertenza di natura giuridica dovra' inviare a ciascuna parte convenuta e all'organo esecutivo un atto contenente:
  • i)l'esposizione dettagliata della vertenza, contenente i motivi per i quali ciascuna parte e' convenuta e i capi di domanda;
  • ii)l'esposizione delle ragioni per le quali il tribunale arbitrale istituito dal presente Annesso C viene ritenuto competente a decidere la vertenza e i motivi per i quali il tribunale puo', pronunciandosi in favore della parte attrice, accogliere la domanda;
  • iii)l'esposizione dei motivi per i quali la parte attrice non ha potuto, in un ragionevole tempo, regolare la vertenza mediante trattative o con mezzi diversi dall'arbitrato;
  • iv)il nome della persona designata dalla parte attrice a comporre.
  • b)L'organo esecutivo distribuira' sollecitamente a ciascuna delle Parti, a ciascun Firmatario e al presidente dei gruppi di esperti una copia dell'atto ricevuto a sensi della precedente lettera a).

Testo vigente dal 4 maggio 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-03-23;163~annesso-c-art4 · fonte su Normattiva