1. Ogni richiesta di cui all'articolo 5 deve essere formulata per iscritto. Detta richiesta dovra' indicare:

  • a)l'autorita' che l'ha emanata;
  • b)l'oggetto;
  • c)l'identita' del condannato ed il suo luogo di residenza nello Stato richiesto. 2. La richiesta di sorveglianza sara' accompagnata dall'originale o da una copia autentica della decisione contenente le ragioni che hanno motivato la sorveglianza e quelle che fissano le misure alle quali viene sottoposto il condannato. Detto documento deve attestare il carattere esecutivo della decisione e delle misure di sorveglianza prescritte. Precisera' inoltre, nella misura del possibile, le circostanze del reato che ha motivato la decisione relativa alla sorveglianza, il tempo ed il luogo nel quale e' stato commesso il reato, la sua qualificazione giuridica e, ove occorra, la durata della pena da eseguire. Fornira' inoltre tutte le informazioni del caso sulla natura e durata delle misure di sorveglianza di cui e' richiesta l'applicazione. Conterra' infine riferimenti alle disposizioni di legge applicabili nonche' le informazioni necessarie circa la personalita' del condannato e la sua condotta nello Stato richiedente prima e dopo la pronunzia della decisione di sorveglianza. 3. La richiesta di esecuzione sara' accompagnata dall'originale o da una copia autentica della decisione che attesti la revoca della sospensione condizionale della condanna o della sua esecuzione nonche' del provvedimento di condanna. Il carattere esecutivo delle predette due decisioni sara' certificato nella forma prescritta dalla legge dello Stato che le ha pronunciate. Allorche' il provvedimento da eseguire ne sostituisce uno emesso in precedenza senza contenere l'esposizione dei fatti, dovra' essere allegata una copia autentica del provvedimento contenente detta esposizione. 4. La richiesta di una completa applicazione della condanna sara' accompagnata dai documenti di cui al precedente paragrafo 2.

Testo vigente dal 4 dicembre 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772~art26 · fonte su Normattiva