Articolo XXI Disposizioni diverse

  • a)Le lingue ufficiali e di lavoro dell'I. sono l'inglese, lo spagnolo e il francese.
  • b)Il regolamento interno dell'organo esecutivo dovra' prevedere la rapida distribuzione a tutte le Parti e a tutti i Firmatari di esemplari dei documenti dell'I. in conformita' alle loro richieste.
  • c)In conformita' alle disposizioni della Risoluzione 1721 (XVI) della Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'organo esecutivo trasmettera', a titolo di informazione, al Segretario generale delle Nazioni Unite e alle istituzioni specializzate interessate una relazione annuale sulle attivita' dell'I.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-23;163~artxxi · fonte su Normattiva