delle controversie Qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo, e che non sia stata composta tramite negoziato, ovvero come altrimenti concordato, potra', su richiesta di una delle parti, essere sottoposta alla decisione di un Tribunale arbitrale. Il Direttore Generale dell'UNESCO ed il Governo italiano designeranno un arbitro ciascuno, ed i due arbitri in tal modo designati ne elegeranno un terzo, che fungera' da Presidente del tribunale. Qualora, entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, una delle parti non abbia designato un arbitro, le parti possono chiedere al presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominare un arbitro. La stessa procedura si applichera' qualora, entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina del secondo arbitro, non sia stato eletto il terzo arbitro. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costiuira' un quorum, e le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti. La procedura arbitrale sara' determinata dal Tribunale, le cui decisioni, ivi comprese tutte le sentenze relative alla sua costituzione, alla procedura, alla giurisdizione ed alla divisione delle spese di arbitrato fra le parti, saranno vincolanti per tutte le parti alla controversia. Il compenso per gli arbitri sara' determinato sulla base dl quello dei giudici ad hoc della Corte Internazionale di Giustizia, ai sensi dell'Articolo 32 (4) del suo Statuto.

Testo vigente dal 16 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;163~accordo-art11 · fonte su Normattiva