[1]in vigore, durata e modifiche 1. Il presente Accordo sara' firmato da entrambe le Parti. Entra in vigore quando le parti avranno comunicato l'una all'altra, con notifica scritta, che tutte le misure interne necessarie previste a tal fine sono state adottate. 2. Le consultazioni relative alle modifiche al presente Accordo si terranno su richiesta dell'UNESCO o del Governo italiano. 3. Il presente Accordo sara' valido per un periodo indefinito, con l'intesa, tuttavia, che ciascuna parte avra' il diritto di sospenderlo, previa notifica scritta all'altra parte con ventiquattro (24) mesi di anticipo. 4. Il presente Accordo terminera' di essere in vigore:

  • a)con il consenso reciproco dell'UNESCO e del Governo italiano; e
  • b)nel caso in cui il ROSTE venga trasferito dal territorio italiano. Fatto a Parigi il 25 gennaio 1995, in due copie in lingua inglese.

[2]Per il Governo della Repubblica Italiana Per l'UNESCO (F.to: Giancarlo Leo) (F.to: firma illeggibile)

Testo vigente dal 16 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;163~accordo-art12 · fonte su Normattiva