' 1. Le attivita' del ROSTE copriranno inizialmente i seguenti settori principali:

  • a)scienze di base ed applicate, compresa la biotecnologia;
  • b)ingegneria e ricerca applicata, comprese l'energia ed i nuovi materiali;
  • c)scienze ambientali:
  • d)trasformazione della scienza in Europa. 2. Il ROSTE svolgera' altresi' quelle altre attivita' che potranno essergli affidate nei settori di competenza dell'UNESCO, ivi compresa la cultura e le scienze umane e sociali. 3. Nello svolgimento delle sue attivita', il ROSTE si avvarra', se del caso, delle infrastrutture e delle reti esistenti (Commissioni Nazionali per l'UNESCO, UNITWIN e Cattedra, UNESCO, centri educativi, scientifici e culturali locali, nazionali e internazionali) e collaborera' con le organizzazioni regionali governative e non governative.

Testo vigente dal 16 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;163~accordo-art4 · fonte su Normattiva