1. Il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della convenzione, che rappresentino almeno uno stimato 55 % del totale delle emissioni di gas a effetto serra mondiali, hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Ai soli fini del paragrafo 1, per «totale delle emissioni di gas a effetto serra mondiali» s'intende la quantita' piu' aggiornata comunicata alla data o prima della data dell'adozione del presente accordo dalle Parti della convenzione. 3. Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratifica, accetta o approva il presente accordo o vi accede dopo che le condizioni di cui al paragrafo 1 per la sua entrata in vigore sono state soddisfatte, il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di tale Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 4. Ai fini del paragrafo 1, qualsiasi strumento depositato da un'organizzazione regionale d'integrazione economica non si aggiunge al numero di quelli depositati dai suoi Stati membri.

Testo vigente dal 10 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-04;204~accordo-di-parigi-art21 · fonte su Normattiva