Le navi di una delle Parti contraenti possono passare da uno ad altro o piu' porti dell'altra Parte sia per consegnare o depositare in tutto o in parte il carico proveniente dall'estero, sia per imbarcare o completare il carico destinato all'estero.

Testo vigente dal 4 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637~accordo-art11 · fonte del testo