Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a non usare, in materia di transito dei passeggeri, dei bagagli, e delle merci dell'altra Parte, un trattamento diverso da quello usato ai passeggeri, ai bagagli e alle merci di un terzo Paese qualsiasi. In quanto il transito sia permesso, le merci in transito, provenienti dal territorio di una delle Parti contraenti o dirette verso lo stesso, saranno reciprocamente esenti, nel territorio dell'altra Parte, da qualsiasi imposta o diritto di transito, sia che esse transitino direttamente, sia che, durante il transito medesimo, debbano essere scaricate, depositate in magazzino o caricate di nuovo. Il libero transito e' in ogni caso assicurato ai passeggeri ed al loro bagaglio, sotto l'osservanza delle prescrizioni stabilite al riguardo da ciascuna delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 4 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637~accordo-art16 · fonte del testo