Le navi di ciascuna delle alte Parti contraenti che approdano in uno dei porti dell'altra alta Parte contraente, per sbarcare parzialmente il loro carico proveniente dall'estero, potranno, conformandosi alle leggi ed ai regolamenti del Paese di approdo, conservare a bordo il carico destinato ad altro porto sia dello stesso Paese che di un Paese diverso, senza dover corrispondere per esso alcun diritto di importazione, esportazione o altro gravame equivalente. Le suddette navi, passando da un porto di uno dai due Stati in altri porti dello stesso Stato, per effettuare e completare il loro carico diretto all'estero, non saranno sottoposte a diritti diversi da quelli cui sono soggette, in casi analoghi, le navi nazionali. Col permesso delle autorita' competenti, i trasbordi diretti di merci da una nave all'altra possono effettuarsi senza passare attraverso depositi intermedi a terra o galleggianti e senza pagamento di alcuna imposta o diritto, salvo le spese per la sorveglianza.
Testo vigente dal 27 febbraio 1975
