Le disposizioni del presente Trattato non si estendono:

  • a)all'esercizio dei servizi portuali, compreso il pilotaggio e il rimorchio;
  • b)alla navigazione di cabotaggio. Non si considera, tuttavia, cabotaggio il viaggio delle navi di ciascuna Parte contraente da un porto dell'altra Parte in altro porto della medesima allo scopo di sbarcare in tutto o in parte il carico proveniente dall'estero oppure allo scopo di imbarcare l'intero carico o parte di esso destinato all'estero.

Testo vigente dal 4 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637~accordo-art15 · fonte del testo