La nazionalita' delle navi sara' accettata secondo le leggi del Paese al quale la nave appartiene in base ai documenti ed alle patenti esistenti a bordo della nave e rilasciati dalle Autorita' competenti. I certificati di stazza e gli altri documenti tecnici navali relativi, rilasciati o riconosciuti da una delle Parti contraenti, saranno riconosciuti anche dall'altra Parte. Conseguentemente le navi di ciascuna delle Parti Contraenti, munite dei certificati di stazza legalmente rilasciati, saranno esenti da una seconda misurazione nei porti dell'altra Parte e la capacita' netta della nave indicata nel certificato sara' presa come base per il calcolo dei diritti portuali.

Testo vigente dal 4 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637~accordo-art14 · fonte del testo