La nazionalita' delle navi di ciascuna delle Parti contraenti sara' riconosciuta dall'altra Parte contraente in base ai documenti che si trovano a bordo delle navi stesse, rilasciati dalle autorita' competenti, conformemente alle leggi e alle disposizioni dello Stato sotto la cui bandiera naviga la nave. I documenti della nave, come pure i documenti concernenti l'equipaggio, rilasciati in conformita' delle leggi e delle disposizioni dello Stato sotto la cui bandiera naviga la nave, saranno riconosciuti dalle autorita' dell'altro Stato. I certificati di stazza rilasciati dalle competenti autorita' di uno dei due Stati saranno riconosciuti dall'altro Stato, e le navi non saranno sottoposte ad una nuova misurazione nei porti di quest'ultimo Stato. Nel caso in cui i sistemi di stazzatura delle navi delle due Parti contraenti siano differenti, o qualora il sistema di misurazione di una delle Parti contraenti venga modificato, le Parti contraenti stesse ne daranno comunicazione al fine di stabilire condizioni di equivalenza.
Testo vigente dal 15 luglio 1975
