Le Parti contraenti, acconsentendo a riconoscere qualsiasi clausola arbitrale relativa alle controversie concernenti i contratti commerciali conclusi dai loro cittadini, Enti e istituzioni, s'impegnano a dare esecuzione alle decisioni arbitrali su tali controversie, purche' ricorrano le seguenti condizioni:

  • a)che la decisione abbia acquistato forza di sentenza definitiva secondo la legislazione del Paese in cui e' stata emessa;
  • b)che la decisione non sia in contraddizione con l'ordine pubblico dei Paese in cui e' richiesta l'esecuzione della decisione stessa. L'esecuzione delle decisioni arbitrali viene regolata dalla legislazione del Paese in cui essa e' richiesta.

Testo vigente dal 4 febbraio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637~accordo-art21 · fonte del testo