Le Parti contraenti, acconsentendo a riconoscere qualsiasi clausola arbitrale relativa alle controversie concernenti i contratti commerciali conclusi dai loro cittadini, Enti e istituzioni, s'impegnano a dare esecuzione alle decisioni arbitrali su tali controversie, purche' ricorrano le seguenti condizioni:
- a)che la decisione abbia acquistato forza di sentenza definitiva secondo la legislazione del Paese in cui e' stata emessa;
- b)che la decisione non sia in contraddizione con l'ordine pubblico dei Paese in cui e' richiesta l'esecuzione della decisione stessa. L'esecuzione delle decisioni arbitrali viene regolata dalla legislazione del Paese in cui essa e' richiesta.
Testo vigente dal 4 febbraio 1952
