[1]Le responsabilita' per qualsiasi contratto commerciale concluso senza la garanzia della Rappresentanza commerciale da qualsiasi istituzione sovietica ricade soltanto sulle predette istituzioni e l'esecuzione relativa a questi contratti potra' attuarsi solo sui loro beni. La Rappresentanza commerciale puo' dare la sua garanzia per i contratti conclusi fra una istituzione sovietica e qualsiasi persona fisica, societa' commerciale o persona giuridica italiana. UGO LA MALFA A. I. MIKOJAN
[2]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
[3]Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI
Testo vigente dal 4 febbraio 1952
