[1]Le responsabilita' per qualsiasi contratto commerciale concluso senza la garanzia della Rappresentanza commerciale da qualsiasi istituzione sovietica ricade soltanto sulle predette istituzioni e l'esecuzione relativa a questi contratti potra' attuarsi solo sui loro beni. La Rappresentanza commerciale puo' dare la sua garanzia per i contratti conclusi fra una istituzione sovietica e qualsiasi persona fisica, societa' commerciale o persona giuridica italiana. UGO LA MALFA A. I. MIKOJAN

[2]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[3]Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

Testo vigente dal 4 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637~allegato-art5 · fonte del testo