Le disposizioni del presente Trattato non si estendono:

  • a)ai vantaggi gia' accordati o che potranno essere accordati in avvenire da una delle Parti contraenti al fine di facilitare i rapporti di frontiera con Stati limitrofi;
  • b)ai vantaggi derivanti da una unione doganale gia' conclusa da una delle Parti contraenti o che potra' essere conclusa in avvenire;
  • c)ai vantaggi speciali che una delle Parti potra' concedere in avvenire a territori aventi uno speciale statuto giuridico internazionalmente riconosciuto e precisamente a territori che possano essere concessi alla medesima in amministrazione fiduciaria.

Testo vigente dal 4 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637~accordo-art20 · fonte del testo