Le disposizioni del presente Trattato non si estendono:
- a)ai vantaggi gia' accordati o che potranno essere accordati in avvenire da una delle Parti contraenti al fine di facilitare i rapporti di frontiera con Stati limitrofi;
- b)ai vantaggi derivanti da una unione doganale gia' conclusa da una delle Parti contraenti o che potra' essere conclusa in avvenire;
- c)ai vantaggi speciali che una delle Parti potra' concedere in avvenire a territori aventi uno speciale statuto giuridico internazionalmente riconosciuto e precisamente a territori che possano essere concessi alla medesima in amministrazione fiduciaria.
Testo vigente dal 4 febbraio 1952
