Le immunita' ed i privilegi accordati alla Rappresentanza commerciale si estendono alla sua attivita' commerciale con le seguenti eccezioni:

  • a)le controversie concernenti i contratti commerciali conclusi o garantiti sul territorio italiano dalla rappresentanza commerciale sono soggette, in mancanza di clausola arbitrare, alla competenza dei tribunali italiani e saranno definite in conformita' della legislazione italiana, salva diversa disposizione dei singoli contratti. Non sono ammesse tuttavia azioni cautelari contro la Rappresentanza commerciale;
  • b)e' consentita l'esecuzione forzata delle decisioni definitive dei tribunali emesse contro la Rappresentanza commerciale sulle predette controversie; ma essa puo' estendersi soltanto alle merci, ai crediti e alle altre attivita' della Rappresentanza commerciale, che si riferiscono direttamente alle operazioni commerciali da essa compiute

Testo vigente dal 4 febbraio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637~allegato-art4 · fonte del testo