Le immunita' ed i privilegi accordati alla Rappresentanza commerciale si estendono alla sua attivita' commerciale con le seguenti eccezioni:
- a)le controversie concernenti i contratti commerciali conclusi o garantiti sul territorio italiano dalla rappresentanza commerciale sono soggette, in mancanza di clausola arbitrare, alla competenza dei tribunali italiani e saranno definite in conformita' della legislazione italiana, salva diversa disposizione dei singoli contratti. Non sono ammesse tuttavia azioni cautelari contro la Rappresentanza commerciale;
- b)e' consentita l'esecuzione forzata delle decisioni definitive dei tribunali emesse contro la Rappresentanza commerciale sulle predette controversie; ma essa puo' estendersi soltanto alle merci, ai crediti e alle altre attivita' della Rappresentanza commerciale, che si riferiscono direttamente alle operazioni commerciali da essa compiute
Testo vigente dal 4 febbraio 1952
