I vantaggi, le facilitazioni, i privilegi o i favori, che sono accordati e che potranno essere accordati in avvenire da una delle Parti contraenti, per quanto concerne la materia prevista dagli articoli 2 e 3 ai prodotti del suolo e dell'industria originari da un terzo Paese qualsiasi oppure destinati all'esportazione verso il territorio di un terzo Paese qualsiasi, saranno accordati agli stessi prodotti originari di territorio o destinati all'esportazione verso il territorio dell'altra Parte contraente.
Testo vigente dal 4 febbraio 1952
