I prodotti del suolo e dell'industria originari dal territorio di una delle Parti contraenti non saranno soggetti in nessun caso, alla loro importazione nel territorio dell'altra Parte, a dazi, imposte e diritti diversi o piu' elevati, nonche' a prescrizioni o formalita' doganali diverse o piu' onerose di quelle cui sono soggetti o potranno essere soggetti in avvenire gli stessi prodotti del suolo e dell'industria originari da qualsiasi terzo Paese. Parimenti, i prodotti del suolo e dell'industria originari dal territorio di una delle Parti contraenti non saranno soggetti in nessun caso, alla loro esportazione verso il territorio dell'altra Parte, a dazi, imposte e diritti diversi o piu' elevati, nonche' a prescrizioni o formalita' doganali diverse o piu' onerose di quelle cui sono soggetti o potranno essere soggetti in avvenire gli stessi prodotti del suolo e dell'industria esportati nel territorio di qualsiasi terzo Paese.

Testo vigente dal 4 febbraio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637~accordo-art3 · fonte del testo