I prodotti del suolo e dell'industria originari dal territorio di una delle Parti contraenti non saranno soggetti in nessun caso, alla loro importazione nel territorio dell'altra Parte, a dazi, imposte e diritti diversi o piu' elevati, nonche' a prescrizioni o formalita' doganali diverse o piu' onerose di quelle cui sono soggetti o potranno essere soggetti in avvenire gli stessi prodotti del suolo e dell'industria originari da qualsiasi terzo Paese. Parimenti, i prodotti del suolo e dell'industria originari dal territorio di una delle Parti contraenti non saranno soggetti in nessun caso, alla loro esportazione verso il territorio dell'altra Parte, a dazi, imposte e diritti diversi o piu' elevati, nonche' a prescrizioni o formalita' doganali diverse o piu' onerose di quelle cui sono soggetti o potranno essere soggetti in avvenire gli stessi prodotti del suolo e dell'industria esportati nel territorio di qualsiasi terzo Paese.
Testo vigente dal 4 febbraio 1952
