Sotto l'osservanza delle prescrizioni esistenti in materia d'importazione o esportazioni temporanee, saranno esenti dai dazi e dai diritti di entrata e di uscita:
- a)i campioni di merci;
- b)gli oggetti destinati a prove ed esperimenti nonche' gli attrezzi necessari per lavori di montaggio;
- c)gli oggetti destinati ad esposizioni, fiere e concorsi;
- d)gli oggetti da riparare;
- e)gli imballaggi e i recipienti contrassegnati, usati normalmente in commercio per il trasporto delle merci.
Testo vigente dal 4 febbraio 1952
