Sotto l'osservanza delle prescrizioni esistenti in materia d'importazione o esportazioni temporanee, saranno esenti dai dazi e dai diritti di entrata e di uscita:

  • a)i campioni di merci;
  • b)gli oggetti destinati a prove ed esperimenti nonche' gli attrezzi necessari per lavori di montaggio;
  • c)gli oggetti destinati ad esposizioni, fiere e concorsi;
  • d)gli oggetti da riparare;
  • e)gli imballaggi e i recipienti contrassegnati, usati normalmente in commercio per il trasporto delle merci.

Testo vigente dal 4 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637~accordo-art9 · fonte del testo