Al fine di stabilire l'origine dei prodotti importati, ciascuna delle Parti contraenti puo' esigere la presentazione di certificati, rilasciati da un Ufficio pubblico o da altro Ufficio dell'altra Parte, di gradimento del Paese importatore, i quali attestino che la merce da importare e' prodotta o fabbricata nel territorio dell'altra Parte contraente o deve considerarsi tale a seguito della lavorazione subita nel Paese da cui viene importata. Qualora il certificato d'origine delle merci non sia rilasciato da un Ufficio pubblico, deve essere vistato dalle Autorita' diplomatiche o dalle competenti autorita' consolari. Comunque le Parti contraenti adotteranno reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita per tutto quanto riguarda le richieste di presentazione di certificati di origine delle merci nonche' le prescrizioni e le formalita' relative. La presentazione del certificato di origine non sara' richiesta per i pacchi postali.

Testo vigente dal 4 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637~accordo-art8 · fonte del testo