Revisione delle tasse e dei diritti marittimi
Art. 29 — Esecuzioni
Sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 27:
- a)i materiali provenienti dalla demolizione delle navi quando tale demolizione sia effettuata nello Stato;
- b)le merci in reimportazione a scarico di esportazione temporanea e quelle nazionali ammesse alla reintroduzione in franchigia
- c)i pacchi postali
- d)le merci estratte dai depositi e punti franchi situati in localita' costiere e dichiarate per importazione, per le quali sia data la prova della loro provenienza da altro porto dello Stato o del loro arrivo per via di terra
- e)le inerci provenienti dall'estero per via di terra, le quali, conservando la condizione doganale di merci estere, vengono imbarcate in un porto dello Stato per raggiungere altro porto nazionale e quivi siano sbarcate
- f)le merci destinate ai rappresentanti dei Governi esteri ammessi a godere della franchigia doganale purche' risultano giunte con diretta destinazione ai rappresentanti stessi;
- g)bagagli a seguito dei viaggiatori salvo che essi contengono merci, compresi in questi gli oggetti di biancheria e di vestiario nuovi in quantita' non inferiore al quintale; le masserizie e gli arredi casalinghi usati;
- h)le merci donate, a scopo di assistenza sociale allo Stato e ad enti istituiti i ed organismi i quali riconosciuti dallo Stato, perseguono tale finalita'.
Testo vigente dal 23 febbraio 1963
