Sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 27:

  • a)i materiali provenienti dalla demolizione delle navi quando tale demolizione sia effettuata nello Stato;
  • b)le merci in reimportazione a scarico di esportazione temporanea e quelle nazionali ammesse alla reintroduzione in franchigia
  • c)i pacchi postali
  • d)le merci estratte dai depositi e punti franchi situati in localita' costiere e dichiarate per importazione, per le quali sia data la prova della loro provenienza da altro porto dello Stato o del loro arrivo per via di terra
  • e)le inerci provenienti dall'estero per via di terra, le quali, conservando la condizione doganale di merci estere, vengono imbarcate in un porto dello Stato per raggiungere altro porto nazionale e quivi siano sbarcate
  • f)le merci destinate ai rappresentanti dei Governi esteri ammessi a godere della franchigia doganale purche' risultano giunte con diretta destinazione ai rappresentanti stessi;
  • g)bagagli a seguito dei viaggiatori salvo che essi contengono merci, compresi in questi gli oggetti di biancheria e di vestiario nuovi in quantita' non inferiore al quintale; le masserizie e gli arredi casalinghi usati;
  • h)le merci donate, a scopo di assistenza sociale allo Stato e ad enti istituiti i ed organismi i quali riconosciuti dallo Stato, perseguono tale finalita'.

Testo vigente dal 23 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art29 · fonte su Normattiva