La Rappresentanza commerciale agisce in nome del Governo dell'U.R.S.S. Il Governo dell'U.R.S.S. e' responsabile soltanto per i contratti commerciali che saranno conclusi o garantiti in Italia dalla Rappresentanza commerciale e firmati dalle persone a cio' autorizzate. La Rappresentanza commerciale comunichera' al Ministero degli Affari Esteri d'Italia i nomi delle persone autorizzate ad agire legalmente in suo nome nonche' le indicazioni sulla competenza di ciascuna di queste persone a firmare impegni commerciali, affinche' ne avvenga la pubblicazione nell'Organo ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 4 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637~allegato-art3 · fonte del testo