1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I del presente titolo, una societa' comunitaria o russa stabilita, rispettivamente, sul territorio della Comunita' o della Russia ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate, filiali o joint venture, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Comunita' o della Russia, cittadini degli Stati membri della Comunita' e della Russia, purche' si tratti di quadri principali ai sensi del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da societa', consociate, filiali o joint venture. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione. 2. I quadri principali delle summenzionate societa', in appresso de- nominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della societa'" ai sensi della lettera c) e nelle seguenti categorie, purche' l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) per almeno un anno prima di questo trasferimento:
- a)le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa (filiale, consociata o joint venture) sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti, tra cui coloro che: - dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento; - coordinano l'attivita' degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative; - sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni rela- tive al personale;
- b)i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attivita', la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze puo' risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di attivita' imprenditoriali che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale;
- c)per "persona trasferita all'interno della societa'" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attivita' economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attivita' economiche simili sul territorio dell'altra Parte.
Testo vigente dal 28 marzo 1996
