1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I del presente titolo, una societa' comunitaria o russa stabilita, rispettivamente, sul territorio della Comunita' o della Russia ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate, filiali o joint venture, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Comunita' o della Russia, cittadini degli Stati membri della Comunita' e della Russia, purche' si tratti di quadri principali ai sensi del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da societa', consociate, filiali o joint venture. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione. 2. I quadri principali delle summenzionate societa', in appresso de- nominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della societa'" ai sensi della lettera c) e nelle seguenti categorie, purche' l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

  • a)le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa (filiale, consociata o joint venture) sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti, tra cui coloro che: - dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento; - coordinano l'attivita' degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative; - sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni rela- tive al personale;
  • b)i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attivita', la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze puo' risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di attivita' imprenditoriali che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale;
  • c)per "persona trasferita all'interno della societa'" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attivita' economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attivita' economiche simili sul territorio dell'altra Parte.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art32 · fonte su Normattiva