Parti riconoscono che e' importante concedersi reciprocamente il trattamento nazionale in materia di stabilimento e, ove non previsto, di attivita' delle rispettive societa' sui loro territori e decidono di perseguire questo obiettivo ricercando una soluzione reciprocamente soddisfacente e basandosi sulle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione.
Testo vigente dal 28 marzo 1996
