1. L'applicazione delle disposizioni del presente Titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pibblico, pubblica sicurezza o pubblica sanita'. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita' svolte sul territorio delle Parti e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dell'autorita' ufficiale.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art46 · fonte su Normattiva