fini del presente titolo, nessuno dei suoi elementi vieta alle Parti di applicare le rispettive leggi e normative in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, purche' non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle Parti da una disposizione specifica dell'accordo. Quanto precede non pregiudica l'applicazione dell'articolo 46.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art48 · fonte su Normattiva