1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del presente titolo o del titolo V non si applica ai vantaggi fiscali gia' concessi o che le Parti concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali. 2. Nessun elemento del presente titolo o del titolo V vieta alle Parti di adottare o di applicare misure volte a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi tesi ad evitare la doppia imposizione o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Nessun elemento del presente titolo o del titolo V vieta agli Stati membri o alla Russia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non e' identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art49 · fonte su Normattiva