della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale 1. A norma del presente articolo e dell'allegato 10, le Parti ribadiscono l'importanza che annettono all'effettiva e adeguata protezione e osservanza dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale. 2. Le Parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dalle segueti convenzioni multilaterali: - Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979); - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980); - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984); - Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989). 3. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato 10 sara' periodicamente riesaminata dalle Parti in conformita' dell'articolo 90. In caso di problemi in materia di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale tali da falsare le condizioni commerciali, su richiesta di una delle Parti si terranno urgentemente consultazioni per trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Testo vigente dal 28 marzo 1996
