[1]Diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale

[2]1. A norma del presente articolo e dell'allegato VII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.

[3]2. Dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono a imprese e cittadini dell'altra Parte, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.

[4]3. La Bosnia-Erzegovina adotta tutte le misure necessarie atte a garantire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunita', compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.

[5]4. La Bosnia-Erzegovina s'impegna ad aderire, entro il termine indicato al paragrafo precedente, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato VII. Le Parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita ai principi dell'accordo su aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di obbligare la Bosnia-Erzegovina ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.

[6]5. Qualora nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~art73 · fonte su Normattiva