all'obbligo di fornire assistenza 1. Le Parti possono rifiutare di prestare l'assistenza prevista dal presente protocollo, fornirla parzialmente o subordinarla a determi- nate condizioni o requisiti, qualora cio' possa:

  • a)pregiudicare la sovranita', l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o
  • b)violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. Se l'autorita' richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto da un'altra Parte, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 3. Se l'assistenza e' sospesa o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~protocollo-n-2-art8 · fonte su Normattiva