all'obbligo di fornire assistenza 1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora cio' possa:
- a)pregiudicare la sovranita' della Repubblica di Tagikistan o di uno Stato membro a cui e' stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo;
- b)pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
- c)violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. L'assistenza puo' essere rinviata dall'autorita' interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorita' interpellata consulta l'autorita' richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalita' o alle condizioni che l'autorita' interpellata potrebbe esigere. 3. Qualora l'autorita' richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 4. Se l'assistenza e' rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.
Testo vigente dal 27 gennaio 2009
