in cui devono essere comunicate le informazioni 1. Secondo le condizioni e i limiti previsti dal presente protocollo, le Parti si comunicano informazioni sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili. 2. Gli schedari e i documenti originali possono essere trasmessi su richiesta solo qualora le copie autenticate siano insufficienti e devono essere rispediti tempestivamente. 3. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini. Su richiesta vengono fornite tutte le informazioni attinenti all'utilizzazione del materiale.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~protocollo-n-2-art7 · fonte su Normattiva