1. Su richiesta di una Parte Contraente, in relazione a un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale richiesta puo' autorizzare i propri funzionari, ove possibile, a deporre davanti alle autorita' competenti della Parte Contraente richiedente in qualita' di testimoni o di esperti su fatti da loro constatati nell'esercizio delle proprie funzioni e a produrre mezzi di prova. La richiesta di comparizione deve precisare con chiarezza in quale causa e in che qualita' il funzionario dovra' deporre. 2. L'Amministrazione doganale che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.
Testo vigente dal 10 luglio 2003
