1. Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente informazioni sulle transazioni, gia' completate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale. 2. In casi gravi, che possono comportare danni ingenti all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza o ad altri interessi fondamentali di una Parte Contraente. l'Amministrazioni doganale dell'altra Parte Contraente dovra', ove possibile, fornire informazioni di propria iniziativa.

Testo vigente dal 10 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;164~accordo-art9 · fonte su Normattiva