1. Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente informazioni sulle transazioni, gia' completate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale. 2. In casi gravi, che possono comportare danni ingenti all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza o ad altri interessi fondamentali di una Parte Contraente. l'Amministrazioni doganale dell'altra Parte Contraente dovra', ove possibile, fornire informazioni di propria iniziativa.
Testo vigente dal 10 luglio 2003
