1. Le amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni circa le transazioni, effettuate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale. 2. In casi di estrema serieta' che potrebbero comportare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale dello Stato di una Parte Contraente, l'amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, laddove possibile, fornisce specifiche informazioni di propria iniziativa.
Testo vigente dal 17 marzo 2006
