1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ed intelligence circa le transazioni, effettuate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale. 2. In casi di estrema serieta' che potrebbero comportare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale dello Stato di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, laddove possibile, fornisce specifiche informazioni di propria iniziativa.

Testo vigente dal 6 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;198~accordo-art6 · fonte su Normattiva