1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni circa le transazioni, effettuate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale. 2. In casi di estrema serieta' che potrebbero comportare un danno sostanziale all'economia alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente, laddove possibile, fornisce informazioni di propria iniziativa.
Testo vigente dal 8 settembre 2003
