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[1]nel settore culturale

[2]1. Le Parti favoriranno, nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie, la collaborazione nel campo degli scambi culturali ed artistici al fine di una migliore reciproca conoscenza e dell'avvicinamento fra i due Paesi. A tal fine esse promuoveranno, in particolare modo: a. l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche e la cooperazione diretta fra istituzioni, organizzazioni ed associazioni ed enti accademici nei seguenti settori: letteratura, arti figurative, architettura, tecniche di restauro, arti sceniche, musica, danza, teatro, folclore e arte popolare, cinema, audiovisivi, televisione, radiofonia ed altre aree della cultura; b. l'organizzazione di incontri, sessioni, laboratori comuni, coproduzioni e festival nelle differenti discipline artistiche; c. la traduzione e l'edizione d'opere letterarie e scientifiche, in particolar modo di scienze umane e sociali; d. l'identificazione e la realizzazione di progetti museali, di laboratori di restauro e iniziative di collaborazione nel campo della tutela paesaggistica e dell'urbanistica; e. la cooperazione nel campo della ricerca archeologica, anche attraverso l'operato delle missioni. 2. Ai fini previsti al paragrafo 1, ciascuna Parte facilitera' ai ricercatori dell'altra Parte la ricerca negli istituti culturali e scientifici, nelle biblioteche, negli archivi e nei musei, onde favorire, in accordo con le rispettive legislazioni, lo scambio di materiali e informazioni in questi settori.

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