[1]scientifica e tecnologica

[2]1. Le Parti Contraenti rafforzano e facilitano gli scambi nel settore scientifico e tecnologico. La cooperazione in questo settore si effettuera' nelle forme seguenti:

  • a)organizzazione di conferenze e simposi scientifici, seminari, tavole rotonde ed altre manifestazioni a carattere scientifico e tecnologico;
  • b)scambio di ricercatori;
  • c)realizzazione di ricerche e studi comuni in aree concordate fra le Parti;
  • d)scambio di informazioni e di documentazione scientifica e tecnologica;
  • e)possibilita' di creazione di laboratori congiunti;
  • f)possibilita' di stipula di accordi e convenzioni tra le istituzioni italiane e slovacche, incluse quelle universitarie, scientifiche e di ricerca scientifica;
  • g)partecipazione congiunta ai Programmi scientifici e tecnologici ed ai programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali. 2. La cooperazione nei settori elencati nel comma precedente verra' effettuata nel pieno rispetto delle rispettive legislazioni vigenti nazionali e comunitaria e degli accordi internazionali relativi alla protezione delle proprieta' intellettuale ed industriale vincolanti per le Parti Contraenti.

Testo vigente dal 7 giugno 2023

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