Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico

[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1242, riguardante la concessione di un nuovo termine per la presentazione delle domande dirette ad ottenere il riconoscimento dei diplomi di ingegnere conseguiti all'estero, con la seguente modificazione:

[9]All'articolo 1 del decreto e' aggiunto il seguente comma:

[10]«Non possono tuttavia usufruire della disposizione del comma precedente coloro che, avendo gia' presentato regolare domanda, non hanno ottenuto giudizio favorevole dalla Commissione indicata nell'art. 1 del citato Regio decreto-legge 28 febbraio 1929, n. 331».

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a Roma, addi' 16 gennaio 1939-XVII

[13]VITTORIO EMANUELE

[14]Mussolini - Solmi - Bottai - Cobolli-Gigli - Lantini

[15]Visto, il Guardasigilli: Solmi

Testo in vigore dal 16 febbraio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-01-16;165~art1 · fonte del testo