Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico
[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1242, riguardante la concessione di un nuovo termine per la presentazione delle domande dirette ad ottenere il riconoscimento dei diplomi di ingegnere conseguiti all'estero, con la seguente modificazione:
[9]All'articolo 1 del decreto e' aggiunto il seguente comma:
[10]«Non possono tuttavia usufruire della disposizione del comma precedente coloro che, avendo gia' presentato regolare domanda, non hanno ottenuto giudizio favorevole dalla Commissione indicata nell'art. 1 del citato Regio decreto-legge 28 febbraio 1929, n. 331».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 16 gennaio 1939-XVII
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]Mussolini - Solmi - Bottai - Cobolli-Gigli - Lantini
[15]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 16 febbraio 1939 al 16 dicembre 2009
