[1]Corsi d'acqua internazionali e installazioni in tempo di conflitti armati

[2]I corsi d'acqua e le relative installazioni, strutture ed altre opere dovranno godere della protezione accordata dai principi e dalle norme del diritto internazionale applicabili in occasione di conflitti armati internazionali e non internazionali e non dovranno essere utilizzati violando tali norme e principi.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165~art29 · fonte su Normattiva