[1]Procedure indirette

[2]Nel caso in cui sussistano seri ostacoli a stabilire contatti diretti tra gli Stati del corso d'acqua, gli Stati interessati adempiranno agli obblighi di cooperazione derivanti dalla presente Convenzione, ivi inclusi gli scambi di dati e informazioni, notifiche, comunicazioni e consultazioni e negoziati tramite procedure indirette da loro accettate.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165~art30 · fonte su Normattiva