[1]Procedure indirette
[2]Nel caso in cui sussistano seri ostacoli a stabilire contatti diretti tra gli Stati del corso d'acqua, gli Stati interessati adempiranno agli obblighi di cooperazione derivanti dalla presente Convenzione, ivi inclusi gli scambi di dati e informazioni, notifiche, comunicazioni e consultazioni e negoziati tramite procedure indirette da loro accettate.
Testo vigente dal 28 settembre 2012
