[1]Modalita' di cooperazione

[2]Tenuto conto delle risorse finanziarie di ciascuna delle due Parti, la cooperazione scientifica e tecnologica potra' assumere le seguenti forme ai fini della diffusione dei risultati e delle mete raggiunte dalle azioni di cooperazione: a. Scambio di informazioni tecnico-scientifiche; b. Missioni esplorative condotte da delegazioni scientifiche; c. Organizzazioni di seminari, conferenze ed esposizioni congiunte, in settori di reciproco interesse; d. Progetti congiunti di ricerca che prevedano lo scambio di visite di personale scientifico e tecnico; e. Accesso e utilizzo di strutture di ricerca avanzata; f. Collaborazione per corsi di formazione avanzata e qualificata delle risorse umane; g. Creazione di centri e laboratori congiunti di ricerca e centri di eccellenza congiunti; h. Creazione di una rete di laboratori e di accademie di ricerca scientifica; i. Promozione di progetti congiunti da presentare all'Unione Europea od a altre organizzazioni internazionali per ottenere finanziamenti e qualsiasi altra modalita' di cooperazione individuata dalle Parti.

Testo vigente dal 20 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;165~accordo-art3 · fonte su Normattiva