In virtu' del presente Accordo la cooperazione scientifica e tecnica potra' essere attuata nelle seguenti forme:

  • a)scambio di ricercatori e docenti;
  • b)scambio di documentazione ed informazioni scientifico-tecnologiche;
  • c)organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed altre manifestazioni a carattere scientifico e tecnologico;
  • d)partecipazione, in qualita' di studenti e/o di insegnanti, ai corsi di formazione e di specializzazione presso Istituzioni di Alta Formazione tecnologico-scientifica concordate dalle due Parti;
  • e)borse di studio per la formazione nel campo della scienza e della tecnologia a livello tecnico-amministrativo, universitario e post-universitario;
  • f)progetti di ricerca;
  • g)ogni altra forma di cooperazione che verra' concordata in seguito dalle Parti, inclusa la possibilita' di scambio di addetti scientifici nei rispettivi Paesi.

Testo vigente dal 26 novembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-11-14;201~accordo-art4 · fonte su Normattiva