In virtu' del presente Accordo la cooperazione scientifica e tecnica potra' essere attuata nelle seguenti forme:
- a)scambio di ricercatori e docenti;
- b)scambio di documentazione ed informazioni scientifico-tecnologiche;
- c)organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed altre manifestazioni a carattere scientifico e tecnologico;
- d)partecipazione, in qualita' di studenti e/o di insegnanti, ai corsi di formazione e di specializzazione presso Istituzioni di Alta Formazione tecnologico-scientifica concordate dalle due Parti;
- e)borse di studio per la formazione nel campo della scienza e della tecnologia a livello tecnico-amministrativo, universitario e post-universitario;
- f)progetti di ricerca;
- g)ogni altra forma di cooperazione che verra' concordata in seguito dalle Parti, inclusa la possibilita' di scambio di addetti scientifici nei rispettivi Paesi.
Testo vigente dal 26 novembre 2012
